IL TAR LAZIO CONFERMA LA NON OBBLIGATORIETA’ DEL VACCINO CONTRO IL COVID. COMMENTO ALLA SENTENZA N. 8446/2021
A cura dell’Avv. MicheleAlfredo Chiariello
PREMESSA
Con una sentenza, passata un po’ in sordina, il Tar Lazio – occupandosi, in realtà, di altra questione – ha confermato il principio della non obbligatorietà, attuale, della vaccinazione contro il Covid 19.
IL FATTO
Con il ricorso in commento, alcuni soggetti, collettivamente come associazione e singolarmente, paventando immediato pericolo per la propria salute, impugnavano:
- in via principale, il piano strategico nazionale dei vaccini per la lotta al COVID 19;
- in via secondaria, gli atti della Commissione UE con cui si autorizza l’immissione in commercio di vaccini per il contrasto al COVID (ossia: Pfizer, Moderna ed Astrazeneca), i piani regionali delle suddette vaccinazioni e la determinazione della Agenzia delle dogane legata all’ingresso dei suddetti vaccini.
IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR
Il Collegio laziale, evidenziando alcune lacune “strutturali” del ricorso[1], lo rigettava, stabilendo che non vi era prova del concreto pericolo, derivante dall’esecuzione degli atti impugnati, nei confronti dei ricorrenti, in quanto:
- risulterebbe infatti sufficiente, onde evitare i paventati pericoli per la propria salute, non prenotarsi per la prima delle due previste dosi. Ciò nella assorbente considerazione per cui la somministrazione del vaccino è facoltativa e non obbligatoria nei riguardi dei ricorrenti medesimi;
- l’utilità sperata (evitare pericoli per la propria salute) potrebbe essere egualmente raggiunta anche senza la necessaria previa eliminazione dei provvedimenti qui specificamente impugnati;
- in una complementare prospettiva, dall’eventuale accoglimento, non solo i ricorrenti non ricaverebbero alcuna utilità specifica ma, anzi, un danno irreparabile si produrrebbe per quella (di sicuro non irrilevante) fetta della popolazione che invece – anche per “dovere civico” e senso del bene comune – intende ancora sottoporsi alla vaccinazione onde efficacemente combattere la pandemia in atto.
CONCLUSIONI
In un periodo molto caldo sul tema, la sentenza in commento conferma, come detto per inciso, la non obbligatorietà del vaccino contro il Covid19 – al momento tale prevista dalla legge 76/2021 solo per alcune categorie sanitarie e para sanitarie – pur evidenziando come – attraverso quella che si potrebbe definire una “moral suasion” amministrativa – ci siano dei doveri civici, il bene supremo della collettività, strumentali rispetto ad una efficace lotta al virus.
[1] In particolare:
- Il difetto di giurisdizione amministrativa nell’impugnazione di provvedimenti della Commissione Europea;
- La mancata evocazione in giudizio degli Enti (Agenzia delle Dogane e Regioni) i cui provvedimenti venivano impugnati;
- La mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato;
- Il difetto degli elementi per poter definire i ricorrenti, collettivamente, come una associazione, titolare di interessi diffusi e sovra individuali.
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Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di medici ed avvocati, formatosi con l’unico intento di collaborare per la ricerca e condivisione della Verità sui principali fatti di rilevanza sia nazionale, che europea, che mondiale.
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Vedi anche: ⤵️
https://www.mercurius5.it/2021/08/29/il-tar-lazio-conferma-la-non-obbligatorieta-del-vaccino-contro-il-covid-commento-alla-sentenza-n-8446-2021/
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