NON E’ CONTESTABILE L’ATTESTAZIONE DI ESONERO O DIFFERIMENTO DELLA VACCINAZIONE RILASCIATA DAL MEDICO

(di Redazione)

Molte ASL, su indicazione del Ministero della Salute hanno istituto commissioni di valutazione dei contenuti degli attestati di differimento e/o esonero dal vaccino. Il pretesto è dato dall’espressione letterale della norma di riferimento, vale a dire l’art. 4 comma 2 della legge 76/2021 laddove  essa afferma che il medico di medicina generale attesta l’esonero o il differimento previa verifica di documentazione. Testualmente: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”
(Per maggiori info vedi: https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Normativa/Legge-n.-76-2021-conversione-del-d.l.-44-2021-vaccinazioni-anti-Covid-19-e-misure-urgenti-per-la-pandemia  )

I meri attestati del medico, sprovvisti di documentazione d’appoggio, pare dunque stia capitando che vengano spesso ritenuti insufficienti dalla ASL e conseguentemente non accettati, comunicando di rimando, la data fissata per la vaccinazione. Ma ciò è errato. La norma citata prevede, infatti che la verifica documentale delle patologie che determinano l’esonero o il differimento debba essere effettuata esclusivamente e preventivamente, dal medico di medicina generale. Egli è l’unico soggetto titolare della prerogativa di conoscere lo stato di salute del paziente e, quindi, l’unico autorizzato a prendere cognizione dei documenti. Non è consentita alcuna visione di documenti sanitari da parte delle ASL, ed è vietata qualsiasi interferenza nella valutazione discrezionale effettuata dal MMG. Non deve, conseguentemente, essere allegata alcuna documentazione all’ASL oltre all’attestato del Medico di Medicina Generale, e tale attestato vale fino ad eventuale querela di falso: atto che le ASL si badano bene dal proporre….

Occorre opporre immediatamente  all’ASL, e con diffida di contestazione di responsabilità diretta del titolare del procedimento, l’abuso di potere che compie qualora attui un simile comportamento.

La celerità è essenziale.

Per tale motivo, in casi come questi,  il consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un proprio  legale di fiducia che saprà consigliare sul da farsi.

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[Questo articolo è condiviso dal Comitato Tecnico Libera Informazione (Co.Te.L.I.), che vede la collaborazione di diversi giornalisti e blogger, tra cui le fondatrici Marzia  Chiocchi di Mercurius5.it e Monica Tomasello di CataniaCreAttiva.it, supportati da un team di medici ed avvocati, formatosi con l’unico intento di collaborare per la ricerca e condivisione della Verità sui principali fatti di rilevanza sia nazionale, che europea, che mondiale]

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